IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE ANCORA UNA VOLTA
LA PROPRIA COMPETENZA SULLA MATERIA E DA RAGIONE AL MOF
Con Sentenza definitiva n. 05492/2013 depositata il 20 luglio 2013 la IIIª Sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha respinto il ricorso della ditta concessionaria del MOF “Antonella Frutta Srl” e dei suoi soci e/o amministratori Antonietta e Silvana D’Angiò, confermando analoga Sentenza già assunta in precedenza dal TAR Lazio, Sezione di Latina, ed ha condannato le ricorrenti al pagamento a favore della MOF SpA di €. 3.000,00 per spese processuali.
Come si ricorderà, visto che all’epoca la vicenda riscosse ampio e reiterato risalto sugli organi di stampa, la ditta in questione si era resa responsabile di ripetute infrazioni ed irregolarità quali:
1) il mancato collegamento all’Osservatorio crediti / Banca dati del MOF;
2) il rilascio di false dichiarazioni nella indicazione dei propri dipendenti e/o collaboratori al fine di ottenerne l’autorizzazione all’accesso al MOF;
3) la realizzazione senza previa autorizzazione dell’Ente Gestore di una cella frigorifera nell’ambito dello stand in concessione;
4) il cambio di denominazione sociale e di legale rappresentante senza la previa autorizzazione dell’Ente Gestore.
Per tali irregolarità, per le quali erano già state avviate le procedure per la revoca della concessione, l’Ente Gestore sanzionò la ditta con il divieto di realizzazione della cella frigorifera e l’ingiunzione di demolizione e revocò il badge di ingresso al MOF alla sig.ra Silvana D’Angiò per il cui rilascio la Antonella Frutta aveva rilasciato falsa dichiarazione.
A seguito di tale provvedimento la sig.ra Silvana D’Angiò si rese responsabile di alcuni gravissimi episodi di intolleranza tra cui:
– il blocco di uno dei varchi di accesso al MOF mediante chiusura della propria autovettura sul varco stesso per la cui rimozione si rese necessario l’intervento delle forze dell’ordine;
– danneggiamento di alcune suppellettili e porte della Direzione di Mercato con pronunciamento di pubbliche minacce ed offese gravi verso il Direttore di Mercato, per le quali venne effettuato un esposto/querela e venne adottato dall’amministratore delegato il provvedimento di inibizione permanente della signora Silvana D’Angiò dall’accesso al MOF.
La signora D’Angiò propose ricorso sia al Tribunale di Terracina che al TAR adducendo una serie di violazioni di leggi (norme comunitarie, costituzionali, civilistiche, regionali e n. 241/1990) nonché più profili di eccesso di potere (difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione). Evidenziando, in particolare, l’incompetenza dell’Amministratore delegato; la libertà di apportare le modifiche di cui trattasi senza la necessità dell’autorizzazione della MOF SpA; il contrasto del Regolamento di mercato con le libertà fondamentali espresse in sede comunitaria; la violazione di norme sulla partecipazione ex legge n. 241/1990.
Il Tribunale di Terracina, in sede cautelare, ritenne di non rilevare la propria incompetenza giurisdizionale ed accolse il ricorso sospendendo i provvedimenti adottati dalla MOF SpA. Mentre, in sede di reclamo, il Tribunale di Latina annullò l’ordinanza cautelare soprattutto perché riconobbe che sulla materia vigeva la competenza esclusiva del Giudice amministrativo (TAR e CDS).
Ripetendo il pronunciamento di innumerevoli sentenze già adottate in passato sui medesimi argomenti, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha ancora una volta ribadito la piena legittimità degli atti adottati dalla MOF SpA (quale Ente Gestore) in esecuzione delle leggi nazionali e regionali in materia nonché del Regolamento di Gestione e di Mercato vigenti nel MOF.
In particolare, per il caso che qui interessa, il CDS ha sancito che “…i provvedimenti impugnati contengono tutti gli elementi indispensabili, in fatto ed in diritto, a configurare la fattispecie all’esame e non offrono il destro a censure di sorta” e che “…gli stessi traggono origine e motivo da precisi comportamenti tenuti dalla signora Silvana D’Angiò, ed anche dalla signora Antonietta D’Angiò, imponendo così alla dirigenza del MOF l’adozione di vari interventi a tutela per l’appunto del Mercato”.
Ed ancora: “Le modifiche sociali che si intendeva introdurre avevano in concreto valenza formale e sostanziale incidendo sugli assetti societari, necessitavano di certo di preventivo assenso da parte del MOF e, a ben leggere, rientravano senza dubbio nella competenza dell’Amministratore delegato e del Direttore, muniti di rispettivi specifici poteri operativi in tema di gestione dei rapporti con gli assegnatari, tenuti al rispetto della concessione e del regolamento del mercato” , sentenziando in via definitiva che “…l’Amministrazione, in presenza e al momento dei fatti suaccennati (modifiche societarie, comportamenti e procedimenti), ha operato correttamente applicando le disposizioni generali e specifiche del settore”.
L’esito della sentenza consente oggi alla MOF SpA di poter finalmente intimare alla ditta concessionaria la immediata demolizione della cella frigorifera realizzata, procedere alla revoca della concessione e dare immediata esecuzione al provvedimento di inibizione permanente dall’accesso al MOF alla sig.ra Silvana D’Angiò.
La MOF SpA ed i suoi dirigenti esprimono viva soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, poiché la vicenda ebbe all’epoca grande e negativo risalto presso la pubblica opinione. La soddisfazione è oltremodo più ampia perché la sentenza da ragione a tutti quegli altri operatori concessionari sempre rispettosi delle regole ma allora assai frastornati dai comportamenti della ditta concessionaria e dal primo pronunciamento cautelare del Tribunale di Terracina.
Anche queste decisioni aiutano la dirigenza del MOF e gli operatori corretti a difendersi da comportamenti tanto scorretti da poter indurre chiunque a pensare che il MOF sia una sorta di “far west” dove le leggi e le regole (peraltro poste a tutela degli stessi operatori) possano essere non rispettate o prevaricate arbitrariamente, o addirittura travolte fino consentire senza alcun controllo anche illeciti tentativi di truffe commerciali o di infiltrazioni o di insediamenti indesiderati.
f.to L’amministratore Delegato
Enzo Addessi